La quantità minima di illuminazione per ciascun ambiente della casa, necessaria affinchè questa abbia i requisiti di abitabilità, è stabilita dai regolamenti locali di igiene edilizia e dai regolamenti edilizi comunali. In tali indicazioni, l’illuminazione naturale è sempre abbinata all’areazione naturale. Il parametro che le rappresenta è il rapporto tra la superficie illuminante apribile della finestra presente nell’ambiente e quella della stanza stessa. Tale rapporto varia a seconda che si tratti di luce perimetrale ( 1/10 ), zenitale ( 1/12 ) o mista ( 1/10 ). Si tenga conto, poi, che una legge a carattere nazionale ( Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975 ) stabilisce che per ciascun locale l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un determinato valore medio ( 2% ) del fattore di luce diurna. Il fattore indica il rrapporto tra l’illuminamento in un punto all’interno dell’ambiente e quello che si ha all’esterno su un piano orizzontale illuminato dall’intero emisfero celeste privo di ostruzioni. La normativa, inoltre, indica anche che le parti trasparenti ricavate nelle pareti esterne devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l’adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione e, ove possibile, consentire la visione lontana anche da persone sedute. Sono esenti dalla necessità di illuminazione naturale i locali non destinati alla permanenza di persone, i disempegni, i corridoi e le scale all’interno delle singole unità immobiliari e le scale comuni.

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