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	<title>Paid to write: guadagnare scrivendo articoli su AlPc.it &#187; Fisco e Leggi</title>
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	<description>Guadagna online scrivendo articoli, recensioni e guide</description>
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		<title>Rimborso IVA su TARSU</title>
		<link>http://www.alpc.it/economia-finanza-e-affari/rimborso-iva-su-tarsu-5557</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Finanza e Affari]]></category>
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		<description><![CDATA[  Dopo la sentenza della Cassazione che ha finalmente stabilito che la  tassa sui rifiuti solidi urbani è di fatto una tassa e non una tariffa, si arriva alla conclusione che finora in Italia hanno applicato l’IVA su un importo sul quale non doveva essere applicata, in quanto appunto trattasi di una &#8220;tassa&#8221;. Tutti gli utenti hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/06/images.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-5558" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/06/images.jpg" alt="" width="130" height="107" /></a> </strong></p>
<p>Dopo la sentenza della Cassazione che ha finalmente stabilito che la  tassa sui rifiuti solidi urbani è di fatto una tassa e non una tariffa, si arriva alla conclusione che finora in Italia hanno applicato l’IVA su un importo sul quale non doveva essere applicata, in quanto appunto trattasi di una &#8220;tassa&#8221;.<br />
Tutti gli utenti hanno diritto al rimborso del 10% di 10 anni  retroattivi. Inoltre, chi richiede il rimborso, nonostante le tempistiche sempre piuttosto lente a causa delle procedure e della burocrazia, otterrà quanto richiesto e bloccherà di fatto l&#8217;IVA anche sulle prossime fatture. Cosa non valida, invece, per coloro che non effettueranno tale richiesta, che si troveranno a continuare a pagare tutto come prima, come spesso e volentieri capita solo in Italia, dove invece che valere indistintamente per tutti il diritto sarà efficace solo per chi ne fa espressa richiesta, a svantaggio di<br />
 gente come  anziani o fasce inferiori che, non conoscendo i loro diritti, non ne  usufruiscono &#8220;in automatico&#8221;.</p>
<p>I moduli con l’indicazione delle fatture pagate negli ultimi 10 anni vanno inviati all’ente che ha fatturato la Tarsu, Comune, azienda municipalizzata o privata che sia, specificando per ogni immobile la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario…) ed i dati catastali.  </p>
<p>(emanuela bruschi)</p>
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		<title>Riqualificazioni energetiche addio</title>
		<link>http://www.alpc.it/fisco-e-leggi/riqualificazioni-energetiche-addio-5365</link>
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		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Zappulla</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La finanziaria taglia gli ecoincentivi. Con la fine dell’anno non si potranno più ottenere incentivi in caso di spese di ristrutturazione ecocompatibili. Eliminata questa possibilità ci si dovrà aspettare una battuta d’arreso, sia dal punto di vista ambientale sia economico, visto l’impulso positivo che il provvedimento aveva dato alle aziende italiane coinvolte nel settore. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/05/green-house1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5366" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/05/green-house1.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>La finanziaria taglia gli ecoincentivi. Con la fine dell’anno non si potranno più ottenere incentivi in caso di spese di ristrutturazione ecocompatibili. Eliminata questa possibilità ci si dovrà aspettare una battuta d’arreso, sia dal punto di vista ambientale sia economico, visto l’impulso positivo che il provvedimento aveva dato alle aziende italiane coinvolte nel settore.</p>
<p>La finanziaria ha salvato, invece, le ristrutturazioni storiche: la possibilità di avere gli incentivi (36% di detrazione) è stata prorogata al 2012. Chi ha iniziato lo scorso anno opere di riqualificazione che non si sono concluse entro il 31 dicembre scorso, dovevano ricordarsi la scadenza del 31 marzo: entro questa data dovevano  essere trasmesse le comunicazioni  relative alle spese sostenute nel 2009. I contribuenti interessati a beneficiare della detrazione del 55% devono trasmettere online all’Enea i dati sugli interventi effettuati entro 90 giorni dalla fine dei lavori.</p>
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		<title>Rimborsi irpef: nelle tasche delle famiglie tornano 940 milioni di euro</title>
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		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Zappulla</dc:creator>
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		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
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		<description><![CDATA[L’Agenzia delle entrate ha disposto quasi 800mila rimborsi per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi fino al 2007. I rimborsi arriveranno in tre modi: accreditati sul conto corrente; riscossi in contanti in qualsiasi ufficio postale esibendo il modulo (viene spedito al domicilio dei beneficiari) o ritirati con vaglia cambiario della Banca d’Italia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/05/image93.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5362" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/05/image93-300x107.gif" alt="" width="300" height="107" /></a>L’Agenzia delle entrate ha disposto quasi 800mila rimborsi per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi fino al 2007. I rimborsi arriveranno in tre modi: accreditati sul conto corrente; riscossi in contanti in qualsiasi ufficio postale esibendo il modulo (viene spedito al domicilio dei beneficiari) o ritirati con vaglia cambiario della Banca d’Italia. La modalità più rapida è l’accredito sul conto: basta comunicare all’agenzia le proprie coordinate bancarie, presentando il modello in uno degli uffici locali o sul sito <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/" target="_blank">http://www.agenziaentrate.gov.it/</a>. L’Agenzia non chiede mai le coordinate bancarie o altri dati via email. Se vi arriva un messaggio che vi invita a fornirli con la scusa di un rimborso, non rispondete: è una frode.</p>
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		<title>L&#8217;Opa concorrente</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:29:11 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Chi ha lanciato una offerta pubblica di acquisto originaria può a sua volta reagire all&#8217;opa concorrente rilanciando il gioco con un aumento del prezzo o del quantitativo originariamente richiesto. La disciplina dell&#8217;opa concorrente e dei rialzi è demandata alla Consob, ma la legge dispone chiaramente che il numero dei rialzi non può essere limitato. E&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-4531" title="opa-concorrente" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/04/opa-concorrente-300x186.gif" alt="" width="300" height="186" />Chi ha lanciato una offerta pubblica di acquisto originaria può a sua volta reagire all&#8217;opa concorrente rilanciando il gioco con un aumento del prezzo o del quantitativo originariamente richiesto. La disciplina dell&#8217;opa concorrente e dei rialzi è demandata alla Consob, ma la legge dispone chiaramente che il numero dei rialzi non può essere limitato. E&#8217; così cancellata l&#8217;opposta soluzione in precedenza sostenuta dalla Consob e dal Consiglio di Stato e che finiva col porre in posizione di ingiustificato vantaggio chi aveva lanciato l&#8217;opa. Dopo la pubblicazione di una offerta concorrente o di un rilancio le adesioni alle altre oggerte sono revocabili. Gli azionisti che intendono aderire ad un&#8217;opa totalitaria o ad un&#8217;opa parziale diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie possono liberamente recedere senza preavviso da eventuali sindacati di voto o di blocco stipulati. Cadono inoltre in tali casi i limiti agli incroci azionari fra società quotate, sicchè non può più essere utilizzata come tecnica di difesa preventiva l&#8217;acquisto di una partecipazione rilevante nella società che si appresta a lanciare un&#8217;opa ostile. Infine, nelle società privatizzate decadono i limti ai possessi azionari inseriti nello statuto.</p>
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		<title>Cause di scioglimento della spa</title>
		<link>http://www.alpc.it/fisco-e-leggi/cause-di-scioglimento-della-spa-2428</link>
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		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annarita</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Lo scioglimento della società per azioni è disciplinato dagli artt. 2448-2457 c.c.. La spa si scioglie ed entra in stato di liquidazione col verificarsi di una delle seguenti cause: il decorso del termine di durata fissato nell&#8217;atto costitutivo; il conseguimento dell&#8217;oggetto sociale o la sopravvenuta impossibiltà di conseguirlo; l&#8217;impossibiltà di funzionamento o la continuata inattività [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/02/Inverno76.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2429" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/02/Inverno76-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Lo scioglimento della società per azioni è disciplinato dagli artt. 2448-2457 c.c.. La spa si scioglie ed entra in stato di liquidazione col verificarsi di una delle seguenti cause: il decorso del termine di durata fissato nell&#8217;atto costitutivo; il conseguimento dell&#8217;oggetto sociale o la sopravvenuta impossibiltà di conseguirlo; l&#8217;impossibiltà di funzionamento o la continuata inattività dell&#8217;assemblea; la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale; la deliberazione dell&#8217;assemblea di scioglimento anticipato; le altre cause previste dall&#8217;atto costitutivo; la sentenza che dichiara la nullità della società; la riduzione del capitale  sociale per perdite che non tocca il minimo legale; per provvedimento dell&#8217;autorità governativa che ne dispone la liquidazione coatta amministrativa, nonchè per la dichiarazione di fallimento. Le cause di scioglimento devono essere accertate con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese.  Tutte le cause di scioglimento operano di diritto, pongono cioè la società in stato di liquidazione dal momento stesso in cui si sono verificate.</p>
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		<title>La Consob</title>
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		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annarita</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Consob, Commissione nazionale per la società e la borsa, è un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali, con lo specifico compito di garantire il regolare funzionamento dello stesso, nonchè la veridicità e la completezza dell&#8217;informazione del pubblico dei risparmiatori. Attualmente la Consob è una persona giuridica di diritto pubblico che gode di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/02/Inverno73.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2420" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/02/Inverno73-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>La Consob, Commissione nazionale per la società e la borsa, è un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali, con lo specifico compito di garantire il regolare funzionamento dello stesso, nonchè la veridicità e la completezza dell&#8217;informazione del pubblico dei risparmiatori. Attualmente la Consob è una persona giuridica di diritto pubblico che gode di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge. Ha sede in Roma ed una sede secondaria operativa in Milano. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri di nomina governativa che durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Ha autonomi poteri normativi e regolamentari nelle materie ad essa riservate per legge. Le sue deliberazioni sono adottate collegialmente. La commissione e le altre autorità di vigilanza sul mercato finanziario collaborano tra loro. Nata come organo di controllo della borsa e delle società che in borsa collocanoi propri titoli, la Consob è progressivamente diventata organo di controllo dell&#8217;intero mercato mobiliare, dei soggetti che sullo stesso operano e di ogni operazione di sollecitazione del pubblico risparmio.</p>
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		<title>Il diritto di recesso del socio</title>
		<link>http://www.alpc.it/fisco-e-leggi/il-diritto-di-recesso-del-socio-2425</link>
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		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:21:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il diritto di recesso del socio è concesso dall&#8217;art. 2437 c.c. ai soci assenti e dissenzienti solo in tre casi: delibere riguardanti il cambiamento dell&#8217;oggetto sociale, trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all&#8217;estero. E&#8217; inoltre concesso nelle società con azioni quotate ai soci dissenzienti dalle delibere di fusione e scissione che comportano l&#8217;assegnazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/02/Inverno75.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2426" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/02/Inverno75-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Il diritto di recesso del socio è concesso dall&#8217;art. 2437 c.c. ai soci assenti e dissenzienti solo in tre casi: delibere riguardanti il cambiamento dell&#8217;oggetto sociale, trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all&#8217;estero. E&#8217; inoltre concesso nelle società con azioni quotate ai soci dissenzienti dalle delibere di fusione e scissione che comportano l&#8217;assegnazione di azioni non quotate. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comnicazione con lettera raccomandata alla società entro tre giorni dalla chiusura dell&#8217;assemblea per i soci dissenzienti e di quindici giorni dalla data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese per i soci assenti. La dichiarazione di recesso non comporta la perdita immediata della qualità di socio che si verifica solo in seguito al rimborso delle azioni, costituito dal prezzo medio di borsa dell&#8217;ultimo semestre. Le azioni non quotata sono invece rimborsate in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell&#8217;ultimo esercizio. Ciò comporta che il valore di rimborso raramente riflette il valore di mercato delle azioni.</p>
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		<title>L&#8217;estinzione della spa</title>
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		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:19:44 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il procedimento di liquidazione della società per azioni si chiude con la cancellazione della società dal registro delle imprese. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Intervenuta la cancellazione da registro, i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono far valere i loro diritti nei confronti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/02/Inverno77.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2432" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/02/Inverno77-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Il procedimento di liquidazione della società per azioni si chiude con la cancellazione della società dal registro delle imprese. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Intervenuta la cancellazione da registro, i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono far valere i loro diritti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La cancellazione da registro delle imprese segna quindi l&#8217;estinzione della società per azioni, quand&#8217;anche vi siano creditori non soddisfatti. Bisogna sottolineare però la cancellazione dal registro delle imprese costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l&#8217;estinzione della società, cosicchè la responsabilità dei soci e dei liquidatori si aggiunge a quella persistente della società. Inoltre la società conserva la qualità di imprenditore commerciale restando esposta la fallimento oltre il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.</p>
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		<title>I libri sociali obbligatori</title>
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		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annarita</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Oltre i libri e le scritture contabili previsti in via generale per l&#8217;imprenditore commerciale la società per azioni deve tenere anche i libri sociali indicati dall&#8217;art. 2421 c.c. e destinati a documentare i profili essenziali dell&#8217;organizzazione e della vita della società. I libri sociali obbligatori sono: il libro dei soci, ove devono essere indicati il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/02/Inverno74.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2423" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/02/Inverno74-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Oltre i libri e le scritture contabili previsti in via generale per l&#8217;imprenditore commerciale la società per azioni deve tenere anche i libri sociali indicati dall&#8217;art. 2421 c.c. e destinati a documentare i profili essenziali dell&#8217;organizzazione e della vita della società. I libri sociali obbligatori sono: il libro dei soci, ove devono essere indicati il numero delle azioni emesse, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi, nonchè i versamenti eseguiti, gli eventuali annullamenti dei titoli azionari nonchè l&#8217;eventuale ammortamento e rilascio di duplicati; il libro delle obbligazioni, dove devono essere indicati l&#8217;ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e ilo nome dei titolari di obbligazioni nominative, nonchè i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell&#8217;assemblea degli obbligazionisti.</p>
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		<title>Il voto per corrispondenza</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annarita</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il voto per corrispondenza  è un ulteriore istituto volto a consentire la partecipazione indiretta degli azionisti alle assemblee in società ad azionariato diffuso. Rompendo il principio che il voto deve essere esercitato in assemblea è stata introdotta la possibilità di provvedere nello statuto l&#8217;esercizio del voto per corrispondenza. Per le sicav è fissato per legge il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/02/Inverno71.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2364" src="http://www.alpc.it/wp-content/uploads/2010/02/Inverno71-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Il voto per corrispondenza  è un ulteriore istituto volto a consentire la partecipazione indiretta degli azionisti alle assemblee in società ad azionariato diffuso. Rompendo il principio che il voto deve essere esercitato in assemblea è stata introdotta la possibilità di provvedere nello statuto l&#8217;esercizio del voto per corrispondenza. Per le sicav è fissato per legge il principio che l&#8217;avviso di convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta e che non si tiene conto del voto dato per corrispondenza se la delibera sottoposta a votazione in assemblea non è conforme a quella contenuta nell&#8217;avviso di convocazione. Le relative azioni sono computate ai fini della regolare costitutzione dell&#8217;assemblea. Integralmente rimessa alla normativa regolamentare della Consob è invece la disciplina del voto per corrispondenza nelle società quotate. La Consob ha la riguardo delineato un&#8217;agile disciplina volta ad evitare che l&#8217;istituto resti lettera morta per la complessità delle procedure e per i forti costi a carico della società.</p>
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