L’atto costitutivo della società per azioni deve essere redatto per atto pubblico. La forma solenne è espressamente richiesta a pena di nullità della società. Anche il contratto preliminare di società per azioni sarà nullo se non redatto per atto pubblico. I requisiti di contenuto dell’atto costitutivo sono fissati dal’art. 2328 c.c.. L’atto costitutivo deve contenere: il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonchè il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi; la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie ( La denominazione deve contenere l’indicazione di società per azioni. La sede sociale è il luogo ove risiedono l’organo amministrativo e gli uffici direttivi della società ); l’oggetto sociale, vale a dire il tipo di attività economica che la società si propone di svolgere; l’ammontare del capitale sottoscritto e versato; il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore; il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; le norme secondo le quali gli utili devono esser ripartiti; la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori; il numero degli amministratori e i loro poteri; il numero dei componenti il collegio sindacale; la durata della società; l’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società.
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