Scritto da annarita, in Fisco e Leggi

Intervenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la società per azioni può essere dichiarata nulla solo in otto casi tassativamente elencati dal primo comma dell’art. 2332 c.c.. Sei casi si riferiscono a vizi dell’atto costitutivo e sono: mancanza dell’atto costitutivo, mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico, illiceità o contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale, mancanza nell’atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società o i conferimenti o l’ammontare del capitale sottoscritto o l’oggetto sociale, incapacità di tutti i soci fondatori, mancanza della pluralità dei fondatori. Le altre due cause di nullità riguardano invece vizi del procedimento e sono: inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 2330 relative al controllo preventivo ( omologazione ) e mancato versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro. Queste cause di nullità oltre ad essere tassative, devono essere interpretate in modo formale e restrittivo dato che la direttiva comunitaria stabilisce espressamente che fuori di questi casi di nullità le società non sono soggette ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa o annullabilità.

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