Intervenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la società per azioni può essere dichiarata nulla solo in otto casi tassativamente elencati dal primo comma dell’art. 2332 c.c.. Sei casi si riferiscono a vizi dell’atto costitutivo e sono: mancanza dell’atto costitutivo, mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico, illiceità o contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale, mancanza nell’atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società o i conferimenti o l’ammontare del capitale sottoscritto o l’oggetto sociale, incapacità di tutti i soci fondatori, mancanza della pluralità dei fondatori. Le altre due cause di nullità riguardano invece vizi del procedimento e sono: inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 2330 relative al controllo preventivo ( omologazione ) e mancato versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro. Queste cause di nullità oltre ad essere tassative, devono essere interpretate in modo formale e restrittivo dato che la direttiva comunitaria stabilisce espressamente che fuori di questi casi di nullità le società non sono soggette ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa o annullabilità.
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