Scritto da annarita, in Fisco e Leggi

Lo scioglimento della società per azioni è disciplinato dagli artt. 2448-2457 c.c.. La spa si scioglie ed entra in stato di liquidazione col verificarsi di una delle seguenti cause: il decorso del termine di durata fissato nell’atto costitutivo; il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibiltà di conseguirlo; l’impossibiltà di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea; la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale; la deliberazione dell’assemblea di scioglimento anticipato; le altre cause previste dall’atto costitutivo; la sentenza che dichiara la nullità della società; la riduzione del capitale  sociale per perdite che non tocca il minimo legale; per provvedimento dell’autorità governativa che ne dispone la liquidazione coatta amministrativa, nonchè per la dichiarazione di fallimento. Le cause di scioglimento devono essere accertate con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese.  Tutte le cause di scioglimento operano di diritto, pongono cioè la società in stato di liquidazione dal momento stesso in cui si sono verificate.

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