Quando l’amministrazione della società è riservata soltanto ad alcuni soci, il legislatore riconosce ai soci esclusi dall’amministrazione ampi e penetranti poteri di informazione e di controllo. Ogni socio non amministratore ha il diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali; il diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione e quindi tutte le scritture contabili della società; il diritto di ottenere il rendiconto degli affari sociali quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti, ovvero, se la società dura oltre un anno, al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso. In regime di amministrazione disgiunta, il diritto di opposizione spetta solo ai soci amministratori e al singolo socio non amministratore non è dato di opporsi alle iniziative degli amministratori. Se i soci non amministratori hanno il potere di revocare ad libitum l’amministratore, a maggior ragione possono pretendere dallo stesso comportamenti positivi. A maggior ragione, quindi, potranno impartirgli direttive vincolanti sulla gestione che, in quanto tali, lo esonerano da responsabilità verso la società.




