Il diritto di recesso del socio è concesso dall’art. 2437 c.c. ai soci assenti e dissenzienti solo in tre casi: delibere riguardanti il cambiamento dell’oggetto sociale, trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all’estero. E’ inoltre concesso nelle società con azioni quotate ai soci dissenzienti dalle delibere di fusione e scissione che comportano l’assegnazione di azioni non quotate. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comnicazione con lettera raccomandata alla società entro tre giorni dalla chiusura dell’assemblea per i soci dissenzienti e di quindici giorni dalla data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese per i soci assenti. La dichiarazione di recesso non comporta la perdita immediata della qualità di socio che si verifica solo in seguito al rimborso delle azioni, costituito dal prezzo medio di borsa dell’ultimo semestre. Le azioni non quotata sono invece rimborsate in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio. Ciò comporta che il valore di rimborso raramente riflette il valore di mercato delle azioni.
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