2
feb
Il recesso è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio. Se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può recedere liberamente. Il recesso deve esser comunicato a tutti gli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi e diventa produttivo di effetti solo dopo che sia decorso tale termine. Costituisce poi applicazione di tale regola, la possibilità di recesso concessa in caso di proroga tacita di una società in nome collettivo. Se la società è a tempo determinato il recesso è ammesso per legge solo se sussiste una giusta causa, cioè quando il recesso costiutisce reazione ad un illegittimo comportamento degli altri soci tale da incrinare la reciproca fiducia. Anche la volontà di recedere per giusta causa deve essere portata a conoscenza degli altri soci, ma in tal caso il recesso ha effetto immediato. Il recesso per giusta causa può essere esercitato anche se la società è a tempo indeterminato, con il vantaggio che il socio non è tenuto ad attendere il decorso dei tre mesi previsto per il recesso ad nutum.




