Scritto da annarita, in Fisco e Leggi

L’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese della società per azione avviene su domanda del notaio o degli amministratori presentata all’ufficio dopo che è divenuto efficace il decreto di omologazione del tribunale ( articolo 13, 1 comma, decreto presidente della repubblica n. 581/1995 e articoli 740-741 del codice di procedura civile ). L’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo della società per azione costituisce l’atto terminale del procedimento di omologa e determina il completamento della fattispecie costitutiva della società stessa. Con l’iscrizione nel registro delle imprese infatti la società acquista la personalità giuridica ( articolo 2331, 1 comma, c.c. ) e viene ad esistenza. E’  stata invece soppressa la pubblicazione dell’atto costitutivo e dello statuto nel Busarl introdotta nel 1969 ( articolo 29 della legge 266/1997). Fra la stipula dell’atto costitutivo e l’iscrizione della società nel registro delle imprese intercorre un intervallo di tempo relativamente lungo durante il quale possono essere compiute attività in nome della costituenda società per le quali sono illimitatamente e solidamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

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