Scritto da annarita, in Fisco e Leggi

L’assemblea ordinaria in prima convocazione è egolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno al metà del capitale sociale. Non si tiene conto delle azioni senza diritto di voto, mentre sono da conteggiare quelle per le quali il voto sia occasionalmente sospeso. Il quorum costitutivo è accerato all’inizio dell’assemblea. Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria di prima convocazione è richiesta la maggioranza assoluta, vale a dire il voto favorevole della metà più una delle azioni con diritto di voto intervenute in assemblea e non solo di quelle che hanno effettivamente preso parte alla votazione per quella determinata delibera. Ne consegue che nel quorum deliberativo vanno conteggiati anche gli azionisti che si sono volontariamente astenuti dal votare. Nessun quorum costitutivo è richiesto per l’assemblea ordinaria di seconda convocazione che può perciò validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale intervenuto. E le delibere sono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza delle azioni intervenute in assemblea.

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