Scritto da admin, in Fisco e Leggi

Chi ha lanciato una offerta pubblica di acquisto originaria può a sua volta reagire all’opa concorrente rilanciando il gioco con un aumento del prezzo o del quantitativo originariamente richiesto. La disciplina dell’opa concorrente e dei rialzi è demandata alla Consob, ma la legge dispone chiaramente che il numero dei rialzi non può essere limitato. E’ così cancellata l’opposta soluzione in precedenza sostenuta dalla Consob e dal Consiglio di Stato e che finiva col porre in posizione di ingiustificato vantaggio chi aveva lanciato l’opa. Dopo la pubblicazione di una offerta concorrente o di un rilancio le adesioni alle altre oggerte sono revocabili. Gli azionisti che intendono aderire ad un’opa totalitaria o ad un’opa parziale diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie possono liberamente recedere senza preavviso da eventuali sindacati di voto o di blocco stipulati. Cadono inoltre in tali casi i limiti agli incroci azionari fra società quotate, sicchè non può più essere utilizzata come tecnica di difesa preventiva l’acquisto di una partecipazione rilevante nella società che si appresta a lanciare un’opa ostile. Infine, nelle società privatizzate decadono i limti ai possessi azionari inseriti nello statuto.

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