Scritto da annarita, in Fisco e Leggi

Dei cinque casi di opa obbligatoria previsti dalla legge del 1992 ne sono rimasti ad oggi solo due: l’opa successiva totalitaria e l’opa residuale. Secondo la normativa previgente chi intendeva acquistare o incrementare una partecipazione di controllo o di riferimento di una società quotata doveva lanciare un’opa ( preventiva ) e solo se nonosservava tale obbligo era costretto a lanciare un’opa successiva per un quantitativo di titoli identico a quello acquistato e allo stesso prezzo. Questo sistema però non tutelava pienamente gli azionisti di minoranza ed era inoltre di complessa applicazione per la non agevole determinazione delle soglie che facevano scattare l’opa preventiva. E’ stato perciò radicalmente mutato con la riforma del 1998. Il lancio di un’opa preventiva per l’acquisizione del controllo di una società quotata oggi non è più obbligatorio. In suo luogo è stato introdotto il princio dell’opa totalitaria successiva che consente a tutti gli azionisti di uscire dalla società a seguito del mutamento dell’azionista di controllo; opa da lanciare allorchè sia superata una determinata soglia fissa, presuntivamente identificata con quella di controllo.

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