Scritto da annarita, in Fisco e Leggi

E’ stabilito che chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al trenta per cento delle azioni ordinarie di una società con azioni quotate è tenuto a promuovere, entro trenta giorni, un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle sole azioni ordinarie ancora in circolazione. E’ fissato anche per legge il prezzo minimo che deve essere offerto: media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso perioso dall’offerente per acquisti di azioni ordinarie. Il prezzo da pagare agli azionisti di minoranza che aderiscono all’opa è quindi di regola più basso di quello corrisposto per l’acquisto della partecipazione di controllo, in modo da non rendere eccessivamente oneroso l’impegno finanziario complessivo di chi intende acquisire il controllo. Nel contempo, una partecipazione che non supera il trenta per cento, può essere oggi acquistata liberamente sul mercato o tramite trattativa privata senza esporre all’obbliga di lanciare l’opa, ancge se idonea ad assicurare il controllo di fatto.

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